Art. 28
Trattamento presso l'ufficio doganale
In vigore dal 4 mag 2006
Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all', dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1) e la «copia per il titolare» (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato.
La «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) è inoltrata a norma dell'.
Storico versioni
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