Art. 28

Trattamento presso l'ufficio doganale

In vigore dal 4 mag 2006
Trattamento presso l'ufficio doganale L'ufficio doganale di cui all', dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1) e la «copia per il titolare» (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato. La «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) è inoltrata a norma dell'.
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Trattamento presso l'ufficio doganale (Art. 28 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo