Art. 45

Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale

In vigore dal 4 mag 2006
Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale 1.   Gli uffici doganali trasmettono immediatamente ai competenti organi di gestione del proprio paese l'intera documentazione presentata loro a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento. Gli organi di gestione che ricevono tali documenti trasmettono immediatamente i documenti rilasciati da altri Stati membri agli organi di gestione competenti unitamente a tutti i documenti giustificativi rilasciati ai sensi della convenzione. 2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli uffici doganali possono confermare la presentazione di documenti rilasciati dall'organo di gestione del loro Stato membro in forma elettronica.
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Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale (Art. 45 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo