Art. 44

Sostituzione

In vigore dal 4 mag 2006
Sostituzione Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di proprietà personale smarriti, trafugati o distrutti. Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, la seguente dicitura: «Il presente certificato è una copia conforme all'originale».
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Sostituzione (Art. 44 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo