Art. 42
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
In vigore dal 4 mag 2006
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
1. In caso di importazione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell', paragrafo 1, il titolare del certificato consegna l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, ad un ufficio doganale designato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell', del presente regolamento.
2. Nel caso di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell', paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.
Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata del foglio aggiuntivo, a norma dell'.
Storico versioni
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