Art. 40
Requisiti applicabili agli esemplari
In vigore dal 4 mag 2006
Requisiti applicabili agli esemplari
1. Un esemplare munito di certificato di proprietà personale deve soddisfare i requisiti seguenti:
a)
l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza abituale;
b)
l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
c)
l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se non alle condizioni previste dall';
d)
l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'.
2. Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a norma dell', paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo.
In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:
«Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è accompagnato dal suo proprietario».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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