Art. 40

Requisiti applicabili agli esemplari

In vigore dal 4 mag 2006
Requisiti applicabili agli esemplari 1.   Un esemplare munito di certificato di proprietà personale deve soddisfare i requisiti seguenti: a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza abituale; b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato; c) l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se non alle condizioni previste dall'; d) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'. 2.   Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a norma dell', paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura: «Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è accompagnato dal suo proprietario».
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Requisiti applicabili agli esemplari (Art. 40 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo