Art. 41

Domande

In vigore dal 4 mag 2006
Domande 1.   Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 4 e da 6 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 6 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati. 2.   Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all', paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata. Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
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Domande (Art. 41 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo