Art. 39
Organo di gestione emittente
In vigore dal 4 mag 2006
Organo di gestione emittente
1. Se l'esemplare è originario della Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello sul cui territorio si trova l'esemplare.
2. Se l'esemplare è introdotto dal territorio di un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un documento equivalente rilasciato dal paese terzo in questione.
3. Nella casella 23 del certificato di proprietà personale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura:
«Valido per movimenti transfrontalieri multipli a condizione che l'esemplare sia accompagnato dal suo proprietario. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.
L'esemplare al quale si riferisce il presente certificato non può essere venduto né altrimenti trasferito se non alle condizioni stabilite dall' del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito all'organo di gestione emittente.
Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera.
Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili alla detenzione o al possesso di animali vivi».
4. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di certificato di proprietà personale partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.
Storico versioni
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