Art. 37
Rilascio
In vigore dal 4 mag 2006
Rilascio
1. Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, che rispondano a uno dei criteri seguenti:
a)
essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli ;
b)
esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare.
3. Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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