Art. 37

Rilascio

In vigore dal 4 mag 2006
Rilascio 1.   Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, che rispondano a uno dei criteri seguenti: a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli ; b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97. 2.   Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare. 3.   Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell' del presente regolamento.
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Rilascio (Art. 37 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo