Art. 36
Sostituzione
In vigore dal 4 mag 2006
Sostituzione
Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati smarriti, trafugati o distrutti.
Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, la seguente dicitura:
«Il presente certificato è una copia conforme all'originale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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