Art. 43
Vendita di esemplari muniti di certificato
In vigore dal 4 mag 2006
Vendita di esemplari muniti di certificato
Il titolare di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento, che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, deve dapprima restituire il certificato all'organo di gestione emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiedere all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell', paragrafo 3, di detto regolamento.
Storico versioni
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