Art. 47

Certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per l'esportazione o la riesportazione)

In vigore dal 4 mag 2006
Certificati previsti dall', paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per l'esportazione o la riesportazione) I certificati di cui all', paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 precisano quale delle seguenti ipotesi ricorre per gli esemplari relativi: 1) gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente nello Stato membro di origine; 2) gli esemplari abbandonati o fuggiti sono stati recuperati in osservanza della normativa vigente nello Stato membro in cui è avvenuto il recupero; 3) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97; 4) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o giugno 1997 in osservanza del regolamento (CEE) n. 3626/82; 5) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o gennaio 1984 in osservanza delle disposizioni della convenzione; 6) gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui al punto 3) o 4) o della convenzione diventassero applicabili nei loro confronti o diventassero applicabili in tale Stato membro.
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