Art. 48

Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)

In vigore dal 4 mag 2006
Certificati di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale) 1.   I certificati di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più divieti di cui all', paragrafo 1, del medesimo in ragione di una delle seguenti circostanze: a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili; b) sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente sul suo territorio; c) sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da essi derivati; d) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall', paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del regolamento (CE) n. 338/97. 2.   L'organo di gestione competente di uno Stato membro può considerare accettabile una licenza di importazione quale un certificato ai fini dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 su presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2), se in essa è indicato che agli esemplari non sono applicabili uno o più divieti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento medesimo.
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