Art. 26
Domande
In vigore dal 4 mag 2006
Domande
1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.
2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che l'organo stesso ritiene necessari per decidere in merito al rilascio della licenza o del certificato in base al disposto dell' del regolamento (CE) n. 338/97.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
3. Se la domanda di licenza o di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
4. Per le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione riguardanti gli esemplari di cui all', il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'.
5. Quando a corredo della domanda di rilascio di un certificato di riesportazione viene presentata la «copia per il titolare» di una licenza di importazione, la «copia per l'importatore» di una notifica di importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi sono restituiti al richiedente soltanto previa modifica del numero delle specie per le quali il documento resta valido.
Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito in conformità dell'.
6. L'organo di gestione, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, accerta la validità di ogni documento giustificativo.
7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 si applicano anche quando un certificato è presentato a corredo di una domanda di licenza di esportazione.
8. Quando, sotto la supervisione dell'organo di gestione di uno Stato membro, gli esemplari sono stati marcati individualmente per facilitare il riferimento ai documenti di cui ai paragrafi 5 e 7, questi ultimi non devono essere necessariamente acclusi alla domanda, purché ne sia indicato il numero.
9. In mancanza dei documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 5 a 8, l'organo di gestione accerta, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, se vi è stata introduzione o acquisizione legale nella Comunità degli esemplari da esportare o riesportare.
10. Quando l'organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti dei paragrafi da 3 a 9, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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