Art. 65

Marcatura di esemplari a fini di esportazione e riesportazione

In vigore dal 4 mag 2006
Marcatura di esemplari a fini di esportazione e riesportazione 1.   I certificati di riesportazione per gli esemplari di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), che non siano stati modificati in modo sostanziale, vengono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le marcature originali sono intatte. 2.   I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interi di coccodrilli, grezzi, conciati o finiti, sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che le targhette o i contrassegni originali sono intatti o, se quelli originali sono rimossi o perduti, che gli esemplari sono stati marcati con un contrassegno o targhetta per la riesportazione. 3.   Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione per tutti i contenitori di caviale di cui all', paragrafo 1, lettera g), vengono rilasciati solo se ciascuna marcatura del contenitore è conforme all', paragrafo 6. 4.   Le licenze di esportazione sono rilasciate per i vertebrati vivi delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:865:oj#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo