Art. 63
Certificati prestampati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 338/97
In vigore dal 4 mag 2006
Certificati prestampati a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 338/97
1. Ai fini dell', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a tale scopo da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento, da presentare su richiesta all'organo di gestione competente.
Tali certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura:
«Certificato valido unicamente per i seguenti taxa: …».
2. Ai fini dell', paragrafo 3, lettere d) e h), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, esemplari morti allevati in cattività o un numero limitato di esemplari morti, legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:
a)
tenga un registro da presentare, a richiesta, al competente organo di gestione, contenente informazioni dettagliate sugli esemplari o sulle specie venduti, sulle cause della loro morte (se note), nonché sulle persone dalle quali sono stati acquistati e quelle cui sono stati venduti;
b)
presenti ogni anno all'organo di gestione competente una breve relazione nella quale siano specificate le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.
Storico versioni
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