Art. 64

Marcatura di esemplari a fini di importazione e attività commerciali nella Comunità

In vigore dal 4 mag 2006
Marcatura di esemplari a fini di importazione e attività commerciali nella Comunità 1.   Le licenze di importazione per gli esemplari indicati qui di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono stati marcati individualmente in conformità dell', paragrafo 6: a) esemplari derivanti da un'attività di riproduzione in cattività approvata dalla conferenza delle parti della convenzione; b) esemplari derivanti da un'attività di allevamento (ranching) approvata dalla conferenza delle parti della convenzione; c) esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti abbia approvato una quota di esportazione; d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso pari o superiore a 1 kg; e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene e altre parti di coccodrilli, grezze, conciate o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità, nonché pelli e fianchi interi, grezzi, conciati o finiti riesportati nella Comunità; f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti a una mostra itinerante; g) tutti i contenitori di caviale Acipenseriformes spp. inclusi barattoli, vasi o scatole in cui il caviale. sia direttamente imballato. 2.   Ai fini dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i contenitori di caviale specificati al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo sono marcati a norma dell', paragrafo 6, del presente regolamento, fatte salve le disposizioni supplementari di cui all', paragrafo 7.
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