Art. 62
Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97
In vigore dal 4 mag 2006
Esenzioni generali dall'applicazione dell', paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97
Il disposto dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all', paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:
1)
esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell', paragrafo 1, del presente regolamento;
2)
esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;
3)
esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell', lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.
Storico versioni
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