Art. 62 · Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97

Art. 62

Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97

In vigore dal 4 mag 2006
Esenzioni generali dall'applicazione dell', paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97 Il disposto dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all', paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato: 1) esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell', paragrafo 1, del presente regolamento; 2) esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente; 3) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell', lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.
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