Art. 60

Deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per gli istituti scientifici

In vigore dal 4 mag 2006
Deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per gli istituti scientifici Salvo il disposto dell' del regolamento (CE) n. 338/97, una deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, del medesimo può essere concessa ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione di concerto con un'autorità scientifica competente, mediante il rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento destinati a una delle seguenti due finalità: 1) l'allevamento in cattività o la riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie in causa; 2) ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie in causa. Qualunque forma di vendita degli esemplari può avere come destinatari solo istituti scientifici titolari di tale certificato.
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