Art. 59
Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 previste dall'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento
In vigore dal 4 mag 2006
Esenzioni dall'applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 previste dall', paragrafo 3, di detto regolamento
1. L'esenzione per gli esemplari di cui all', paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente di aver rispettato tutte le condizioni previste da detto articolo e dall' del presente regolamento.
2. L'esenzione per gli esemplari di cui all', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono soddisfatte le condizioni di cui all' del presente regolamento e che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente ai sensi degli del presente regolamento.
3. L'esenzione per gli esemplari di cui all', paragrafo 3, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono state soddisfatte tutte le condizioni previste da detto articolo e dall' del presente regolamento.
4. L'esenzione per gli esemplari di cui all', paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che si tratta di esemplari prelevati dall'ambiente naturale in uno Stato membro nell'osservanza della normativa ivi vigente.
5. L'esenzione prevista dall', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa, per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell' del presente regolamento.
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