Art. 57

Introduzione e reintroduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici

In vigore dal 4 mag 2006
Introduzione e reintroduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici 1.   La deroga all' del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all', paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita. Tale deroga si applica unicamente a esemplari, compresi i trofei di caccia, a) facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo; b) facenti parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo alla Comunità; c) che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati. 2.   La deroga all' del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici, di cui all', paragrafo 3, di detto regolamento, non si applica agli esemplari delle specie ivi elencate all'allegato A, qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza. 3.   Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione o riesportazione. Le autorità doganali inoltrano l'originale a norma dell' del presente regolamento e restituiscono la copia vistata al titolare. 4.   Per la reintroduzione nella Comunità, da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione purché, a scelta: a) venga presentata la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata; b) venga presentata la copia del documento di (ri)esportazione di cui al paragrafo 3; c) venga fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità. 5.   In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione: a) caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino a un quantitativo massimo di 250 grammi per persona; b) «bastoni della pioggia» di Cactaceae spp. fino a un massimo di tre per persona; c) esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona; d) conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona.
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