Art. 56

Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente

In vigore dal 4 mag 2006
Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente 1.   Gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti soltanto quando l'organo di gestione competente, di concerto con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue: a) si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate; b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo; d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c). Ai fini della lettera a), per condizioni controllate s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo. 2.   Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del paragrafo 1.
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Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente (Art. 56 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo