Art. 55
Determinazione dell'ascendenza
In vigore dal 4 mag 2006
Determinazione dell'ascendenza
Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell', dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall'autorità medesima.
Storico versioni
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