Art. 55

Determinazione dell'ascendenza

In vigore dal 4 mag 2006
Determinazione dell'ascendenza Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell', dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall'autorità medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:865:oj#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Determinazione dell'ascendenza (Art. 55 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo