Art. 58
Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici
In vigore dal 4 mag 2006
Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici
1. La deroga all' del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all', paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.
Tale deroga si applica unicamente a esemplari che facciano parte:
a)
del bagaglio personale di viaggiatori la cui destinazione è un paese terzo;
b)
dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il suo luogo abituale di residenza dalla Comunità a un paese terzo.
2. In caso di esportazione, la deroga all' del regolamento (CE) n. 338/97 di cui all', paragrafo 3, per gli oggetti personali e domestici, non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B di detto regolamento.
3. Per la riesportazione, da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità, di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione ove venga presentata:
a)
la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
b)
la copia di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento;
c)
la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.
4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all', paragrafo 5, lettere da a) a d), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.
Storico versioni
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