Art. 4
Compilazione dei formulari
In vigore dal 4 mag 2006
Compilazione dei formulari
1. I formulari sono compilati con caratteri dattilografici.
Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall', paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall', paragrafo 3, e dall', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.
2. I formulari da 1 a 4 dell'allegato I, i formulari 1 e 2 dell'allegato II, i formulari 1 e 2 dell'allegato III e i formulari 1 e 2 dell'allegato V, i fogli aggiuntivi di cui all', paragrafo 4, e le etichette di cui all', paragrafo 6, non devono contenere cancellature né correzioni, a meno che non siano stati autenticati mediante timbro e firma dell'organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all', paragrafo 2, e i fogli aggiuntivi di cui all', paragrafo 4, possono anch'essi essere autenticati mediante timbro e firma dell'ufficio doganale di introduzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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