Art. 3
Specifiche tecniche dei formulari
In vigore dal 4 mag 2006
Specifiche tecniche dei formulari
1. Per i formulari di cui all' è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m2.
2. Il formato dei formulari di cui all', paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.
3. La carta utilizzata per i formulari di cui all', paragrafo 1, è del colore seguente:
a)
bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
b)
giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare della licenza/del certificato;
c)
verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
d)
rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente;
e)
bianco per il formulario n. 5, la domanda.
4. La carta utilizzata per i formulari di cui all', paragrafo 2, è del colore seguente:
a)
bianco per il formulario n. 1, l'originale;
b)
giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore.
5. La carta utilizzata per i formulari di cui all', paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:
a)
giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
b)
rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente;
c)
bianco per il formulario n. 3, la domanda.
6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all', paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.
7. I formulari di cui all' sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.
8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'; i formulari di cui all', paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:865:oj#art-3