Art. 3

Specifiche tecniche dei formulari

In vigore dal 4 mag 2006
Specifiche tecniche dei formulari 1.   Per i formulari di cui all' è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m2. 2.   Il formato dei formulari di cui all', paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza. 3.   La carta utilizzata per i formulari di cui all', paragrafo 1, è del colore seguente: a) bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici; b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare della licenza/del certificato; c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione; d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente; e) bianco per il formulario n. 5, la domanda. 4.   La carta utilizzata per i formulari di cui all', paragrafo 2, è del colore seguente: a) bianco per il formulario n. 1, l'originale; b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore. 5.   La carta utilizzata per i formulari di cui all', paragrafi 3 e 5, è del colore seguente: a) giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici; b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente; c) bianco per il formulario n. 3, la domanda. 6.   La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all', paragrafi 4 e 6, è di colore bianco. 7.   I formulari di cui all' sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione. 8.   Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'; i formulari di cui all', paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.
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