Art. 1
Definizioni
In vigore dal 4 mag 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le definizioni seguenti:
1)
«data di acquisizione» è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;
2)
«discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione — F1);
3)
«riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;
4)
«ambiente controllato» è un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;
5)
«soggetto abitualmente residente nella Comunità» è un privato cittadino che abiti nella Comunità almeno 185 giorni ogni anno solare per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive;
6)
«mostra itinerante» designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio o la collezione botanica itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;
7)
«certificato per operazioni commerciali specifiche» è quello rilasciato ai sensi dell' e valido per operazioni commerciali specifiche effettuate unicamente all'interno del territorio dello Stato membro che lo rilascia;
8)
il «certificato per esemplari specifici» è un certificato rilasciato ai sensi dell' diverso dal certificato per operazioni commerciali specifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:865:oj#art-1