Art. 67

Metodi di marcatura non crudeli

In vigore dal 4 mag 2006
Metodi di marcatura non crudeli Qualora sul territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di una targhetta, un nastro, un anello o altro dispositivo, o ancora la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, tale operazione è eseguita tenendo nella dovuta considerazione il benessere e il comportamento naturale degli esemplari e la necessità di assicurare un trattamento non crudele.
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Metodi di marcatura non crudeli (Art. 67 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo