Art. 22
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore
In vigore dal 4 mag 2006
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore
Fermo restando quanto disposto dall' del presente regolamento, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegna all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità, designato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i documenti seguenti:
1)
l'originale della licenza di importazione (formulario n. 1);
2)
la «copia per il titolare» (formulario n. 2);
3)
ove specificato nella licenza di importazione, l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione.
Se del caso, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
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