Art. 21
Licenze di esportazione rilasciate per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97
In vigore dal 4 mag 2006
Licenze di esportazione rilasciate per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97
In caso di rilascio di una licenza di importazione per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, la copia per il paese di esportazione o riesportazione può essere restituita al richiedente per essere presentata all'organo di gestione del paese di esportazione o riesportazione, ai fini del rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione. A norma dell', paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento, l'originale è trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione, da parte del richiedente, della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione corrispondenti.
Se la copia per il paese di esportazione o riesportazione non è restituita al richiedente, a quest'ultimo è rilasciata dichiarazione scritta che la licenza di importazione sarà rilasciata, precisandone le condizioni.
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