Art. 19
Procedure semplificate per l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti
In vigore dal 4 mag 2006
Procedure semplificate per l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti
1. In caso di esportazione o di riesportazione di esemplari morti delle specie elencate negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97, comprese eventuali parti o prodotti derivati, gli Stati membri possono predisporre procedure semplificate con un sistema di licenze di esportazione o certificati di riesportazione prestampati, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:
a)
un'autorità scientifica competente deve dichiarare che le esportazioni o riesportazioni in questione non avranno alcun effetto negativo sulla conservazione delle specie interessate;
b)
ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che tali persone e organismi possono commercializzare in base a procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
c)
gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
d)
gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche nelle caselle 3, 5, 8 e 9 o 10 della licenza o del certificato a condizione che:
i)
firmino la licenza o il certificato compilati nella casella 23;
ii)
trasmettano immediatamente una copia della licenza o del certificato all'organo di gestione emittente;
iii)
conservino un registro da presentare su richiesta all'organo di gestione competente, il quale contenga informazioni sugli esemplari venduti (nome della specie, tipo di esemplare, origine dell'esemplare, ecc.), le date di vendita e il nome e l'indirizzo delle persone alle quali sono stati venduti.
2. Diversamente, l'esportazione o la riesportazione di cui al paragrafo 1 sono conformi al disposto dell', paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 338/97.
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