Art. 20

Domande

In vigore dal 4 mag 2006
Domande 1.   Il richiedente di una licenza d'importazione compila, se del caso, le caselle 1, da 3 a 6 e da 8 a 23 del formulario di domanda, nonché le caselle 1, 3, 4, 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni. 2.   I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro di destinazione, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per essere in grado di decidere in merito al rilascio della licenza, a norma dell' del regolamento (CE) n. 338/97. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata. 3.   Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione. 4.   Per le licenze di importazione riguardanti gli esemplari di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a f), il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'.
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Domande (Art. 20 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo