Art. 32

Organo di gestione emittente

In vigore dal 4 mag 2006
Organo di gestione emittente 1.   Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato nella Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro dal quale parte la mostra. 2.   Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo. 3.   Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di un certificato per mostra itinerante partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.
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Organo di gestione emittente (Art. 32 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo