Art. 33

Requisiti applicabili agli esemplari

In vigore dal 4 mag 2006
Requisiti applicabili agli esemplari 1.   Un esemplare munito di certificato per mostra itinerante deve soddisfare i requisiti seguenti: a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione emittente; b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato; c) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell', nel caso di animali vivi, o deve essere altrimenti individuato in modo da consentire alle autorità di ciascuno Stato membro in cui viene introdotto di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato. 2.   Nel caso di certificati per mostra itinerante rilasciati a norma dell', paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 20 del certificato riporta la seguente dicitura: «Il presente certificato è valido solo se accompagnato dall'originale del certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo».
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Requisiti applicabili agli esemplari (Art. 33 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo