Art. 10 · Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale

Art. 10

Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale

In vigore dal 4 mag 2006
Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale 1.   La validità delle licenze di importazione rilasciate a norma degli non può superare i dodici mesi. Le licenze non sono valide in assenza di un valido documento corrispondente emesso dal paese di esportazione o riesportazione. 2.   La validità delle licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell' non può superare i sei mesi. 3.   La validità dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale rilasciati, rispettivamente, a norma degli non può superare i tre anni. 4.   Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico. 5.   I certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo o, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale. 6.   Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale scaduti, non utilizzati o non più validi.
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