Art. 71

Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione

In vigore dal 4 mag 2006
Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione 1.   Dal momento in cui viene decisa una restrizione ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 e fino alla data della sua revoca, gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di esemplari esportati dai paesi di origine interessati. 2.   In deroga al paragrafo 1, una licenza di importazione può essere rilasciata altresì se la domanda di licenza di importazione è stata presentata prima dell'introduzione della restrizione e se l'organo di gestione competente dello Stato membro ha accertato l'esistenza di un contratto o di un ordine in forza del quale sia già stato eseguito il pagamento o gli esemplari siano già stati spediti. 3.   La validità delle licenze di importazione rilasciate in forza del paragrafo 2 non può superare un mese. 4.   Salvo espressa disposizione contraria, le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli esemplari: a) nati e allevati in cattività ai sensi degli o riprodotti artificialmente ai sensi dell'; b) importati ai fini di cui all', paragrafo 3, lettere e), f) o g), del regolamento (CE) n. 338/97; c) vivi o morti e facenti parte degli oggetti domestici di persone che si trasferiscono nella Comunità per stabilirvi la propria residenza.
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Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione (Art. 71 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo