Art. 72

Misure transitorie

In vigore dal 4 mag 2006
Misure transitorie 1.   I certificati rilasciati a norma dell' del regolamento (CEE) n. 3626/82 e dell' del regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione (4) possono continuare a essere utilizzati ai fini previsti dall', paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b), c) e d), e paragrafo 4, nonché dall', paragrafo 3, lettere a) e da d) a h), del regolamento (CE) n. 338/97. 2.   Le deroghe ai divieti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 restano in vigore fino all'ultimo giorno di validità, ove specificato. 3.   Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nella forma indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/2001 per un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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Misure transitorie (Art. 72 Regolamento (UE) 2006/865) — Testo vigente | Portale Normativo