Art. 16

Modalità d’applicazione

In vigore dal 20 mar 2006
Modalità d’applicazione Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Esse comprendono in particolare: a) un elenco delle materie prime di cui all', paragrafo 3; b) modalità relative agli elementi costitutivi del disciplinare, di cui all', paragrafo 2; c) le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione; d) modalità relative alla presentazione di una domanda di registrazione di una denominazione che designa una zona geografica transfrontaliera, di cui all’, paragrafo 1, terzo comma; e) modalità relative al contenuto e alla trasmissione alla Commissione dei documenti di cui all’, paragrafi 7 e 9; f) modalità relative alle opposizioni, di cui all', comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate; g) modalità relative alle diciture e ai simboli, di cui all'; h) modalità relative alle modifiche minori di cui all’, paragrafo 5, secondo comma e all’, paragrafo 2, tenendo presente che una modifica minore non può riguardare né le caratteristiche essenziali del prodotto né alterare il legame; i) modalità relative al registro delle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche, di cui all’, paragrafo 6; j) modalità relative alle condizioni di controllo del rispetto del disciplinare; k) modalità relative alle condizioni di cancellazione della registrazione.
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