Art. 2
Denominazione d’origine e indicazione geografica
In vigore dal 20 mar 2006
Denominazione d’origine e indicazione geografica
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
«denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
—
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,
—
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
—
la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;
b)
«indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
—
come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
—
del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e
—
la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la zona di produzione delle materie prime sia delimitata;
b)
sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
c)
esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).
Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come denominazioni d’origine nel paese d’origine anteriormente al 1o maggio 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:510:oj#art-2