Art. 3

Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali, di razze animali, degli omonimi e dei marchi

In vigore dal 20 mar 2006
Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali, di razze animali, degli omonimi e dei marchi 1.   Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per «denominazione divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità. Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare: a) della situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo; b) delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. 2.   Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. 3.   La registrazione di una denominazione omonima o parzialmente omonima di una denominazione già registrata ai sensi del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare: a) una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari; b) l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia sufficientemente differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore. 4.   Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.
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