Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 20 mar 2006
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento non si applica tuttavia ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6).
Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.
3. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7) non si applica né alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche oggetto del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:510:oj#art-1