Art. 15
Procedura di comitato
In vigore dal 20 mar 2006
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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