Art. 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

In vigore dal 20 mar 2006
Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche 1.   Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all' e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. 2.   Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all', depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (8) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (9).
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Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche (Art. 14 Regolamento (UE) 2006/510) — Testo vigente | Portale Normativo