Art. 12

Cancellazione

In vigore dal 20 mar 2006
Cancellazione 1.   Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all', lettera k), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più garantito, la Commissione procede alla cancellazione della registrazione, secondo la procedura dell’, paragrafo 2, e ne fa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può chiedere la cancellazione della registrazione, motivando la richiesta. La procedura di cui agli si applica mutatis mutandis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:510:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo