Art. 5

Domanda di registrazione

In vigore dal 20 mar 2006
Domanda di registrazione 1.   La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazione. Ai fini del presente regolamento si intende per «associazione» qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all’, lettera c). Nel caso di una denominazione che designi una zona geografica transfrontaliera o una denominazione tradizionale connessa ad una zona geografica transfrontaliera, diverse associazioni possono presentare una domanda comune, conformemente alle norme particolareggiate di cui all’, lettera d). 2.   Un’associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora. 3.   La domanda di registrazione comprende almeno: a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente, b) il disciplinare di cui all’; c) un documento unico limitato agli elementi seguenti: i) gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all', paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame. 4.   La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica. Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. 5.   Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l'adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda. Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute in base ai criteri di cui all', paragrafo 3, primo comma. Qualora lo Stato membro ritenga che i requisiti del presente regolamento sono soddisfatti, esso adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione la documentazione di cui al paragrafo 7 per la decisione definitiva. In caso contrario, esso decide di rigettare la domanda. Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo disponga di mezzi di ricorso. Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e assicura l’accesso per via elettronica al disciplinare. 6.   A decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento. Il periodo di adattamento di cui al primo comma può essere previsto solo a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5, primo comma. La protezione nazionale transitoria cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. Le conseguenze della protezione nazionale transitoria, nel caso in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari o internazionali. 7.   Per ogni decisione favorevole di cui al paragrafo 5, terzo comma, adottata dallo Stato membro, quest’ultimo fa pervenire alla Commissione: a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente; b) il documento unico di cui al paragrafo 3, lettera c); c) una dichiarazione dello Stato membro che la domanda presentata dall’associazione e che beneficia della decisione favorevole soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento e le relative disposizioni di applicazione; d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui al paragrafo 5, quinto comma. 8.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza dei paragrafi da 4 a 7 entro il 31 marzo 2007. 9.   La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3, nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato. 10.   I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione, redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.
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