Art. 10

Controlli ufficiali

In vigore dal 20 mar 2006
Controlli ufficiali 1.   Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali. 3.   La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all' e ne aggiorna periodicamente l'elenco.
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