Art. 9
Approvazione di una modifica del disciplinare
In vigore dal 20 mar 2006
Approvazione di una modifica del disciplinare
1. Un’associazione legittimamente interessata che soddisfa le condizioni previste dall’, paragrafi 1 e 2, può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’, paragrafo 2, lettera c).
La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.
2. Quando la modifica comporta una o più modifiche del documento unico, la domanda di approvazione di una modifica è sottoposta alla procedura prevista dagli . Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all', paragrafo 2, e all' e, in caso di approvazione, procede alla pubblicazione degli elementi di cui all', paragrafo 2.
3. Quando la modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:
i)
se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e delle relative motivazioni;
ii)
se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.
4. Quando la modifica riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, si applicano le procedure di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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