Art. 11

Verifica del rispetto del disciplinare

In vigore dal 20 mar 2006
Verifica del rispetto del disciplinare 1.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da: — una o più delle autorità competenti di cui all', e/o — uno o più organismi di controllo ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti. I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo. 2.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da: — una o più autorità pubbliche designata/e dal paese terzo, e/o — uno o più organismi di certificazione dei prodotti. 3.   Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse. 4.   Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
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Verifica del rispetto del disciplinare (Art. 11 Regolamento (UE) 2006/510) — Testo vigente | Portale Normativo