Art. 13
Protezione
In vigore dal 20 mar 2006
Protezione
1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a)
qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
b)
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
c)
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d)
qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).
2. Le denominazioni protette non possono diventare generiche.
3. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell', può essere previsto un periodo transitorio non superiore a cinque anni, a norma dell', paragrafo 5, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all', paragrafo 2.
Può inoltre essere stabilito un periodo transitorio per imprese stabilite nello Stato membro o nel paese terzo dove si trova la zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione di cui all’, paragrafo 2, e che il problema sia stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui all’, paragrafo 5, primo e secondo comma, o della procedura comunitaria di opposizione di cui all’, paragrafo 2. In totale, il cumulo del periodo transitorio di cui al presente comma e del periodo di adattamento di cui all’, paragrafo 6, non può superare cinque anni. Qualora il periodo di adattamento di cui all', paragrafo 6, superi cinque anni, non può essere concesso alcun periodo transitorio.
4. Fatto salvo l', la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a)
la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti il 24 luglio 1993, in base ad usi leali e costanti;
b)
sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
c)
il problema relativo alla denominazione identica sia stato sollevato prima della registrazione della denominazione.
La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può più essere utilizzata.
L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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