Art. 6
Esame da parte della Commissione
In vigore dal 20 mar 2006
Esame da parte della Commissione
1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell' per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi.
La Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione, nonché la data di presentazione alla Commissione.
2. Quando, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni del presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui all', paragrafo 5, quinto comma.
In caso contrario, la Commissione decide di respingere la domanda secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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